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Pillola n. 27 del 16 aprile 2020

Con la risposta ad interpello n. 105 del 15.4.2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il collegamento necessario ai fini della cedibilità del credito d’imposta corrispondente alle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica, di cui all'art. 14 del d.l. 4.6.2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3.8.2013, n. 90, va individuato nel “rapporto che ha dato origine alla detrazione”; ciò allo scopo di evitare che le suddette cessioni si trasformino, di fatto, in strumenti finanziari negoziabili con il rischio di una riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Nella fattispecie esaminata, l’Ufficio ha ritenuto che la società istante potrà beneficiare del credito in argomento, atteso che la stessa fa parte della stessa rete di imprese della società che effettuerà i lavori di riqualificazione energetica, non rilevando il tipo di attività svolta dall’istante.

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