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Pillola n. 25 del 10 aprile 2020

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 11256, depositata il 2 aprile 2020, ha fornito un interessante principio di diritto in materia di sottrazione fraudolenta di beni al pagamento delle imposte. Per i giudici di Piazza Cavour il contribuente che abbia contratto un debito con il fisco divenuto oggetto di contenzioso tributario, commette il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (punito dall’art. 11, D. Lgs. n. 74/2000) qualora trasferisca gratuitamente alcuni immobili di sua proprietà al coniuge, a nulla rilevando la circostanza che nei primi gradi del giudizio tributario le decisioni siano state a lui favorevoli. Nel caso di specie, il contribuente aveva pure cercato di motivare la gratuità dell’operazione in ragione di un obbligo di assistenza morale e materiale in favore del coniuge, ma i giudici hanno ritenuto tale giustificazione non meritevole di accoglimento, posto che trattasi di un adempimento già coincidente con i doveri che dipendono dal matrimonio. Pertanto, di fronte della pretesa satisfattiva dell'Erario costituisce reato ogni disposizione patrimoniale idonea ad indebolire dolosamente le garanzie patrimoniali del contribuente.

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