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Pillola n. 24 del 6 aprile 2020

Con sentenza n. 7647 del 2.04.2020 la Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso avanzato dal contribuente, ha ulteriormente consolidato il principio secondo il quale, in tema di indebita fruizione di detrazioni ai fini IVA, è onere dell’Amministrazione Tributaria, qualora si contestino operazioni soggettivamente inesistenti, dimostrare, anche mediante elementi oggettivi di natura indiziaria, non solo che l’operazione indicata in fattura non sia stata posta in essere dai soggetti ivi indicati, ma anche la consapevolezza, da parte del contribuente, del carattere fraudolento dell’operazione stessa. Costituisce aspetto di specifico interesse che la censura della Cassazione ha investito la pronuncia della CTR nella misura in cui si era limitata unicamente a riferire gli elementi di fatto evidenziati dal Processo Verbale di Contestazione redatto dalla Guardia di Finanza, omettendo di fornire motivazioni sull’insussistenza di vantaggi economici relativi agli acquisti effettuati ai correnti prezzi di mercato.

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