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Pillola n. 17 del 25 febbraio 2020

Nei giorni scorsi la Corte di Cassazione ha affermato un importante principio in materia di compensazione delle spese di lite con un’interessante sentenza, la n. 4764 del 24.2.2020, che si inserisce in un contesto nel quale, nonostante l’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 preveda che le spese possano essere compensate qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate, accade non di rado che qualora sia l’Agenzia a vincere il giudizio c’è la condanna per il contribuente, nel mentre, in caso contrario, si assiste alla compensazione delle spese di lite.

Nel dettaglio, la Suprema Corte ha statuito che la “complessità della verifica”, addotta dalla CTR per giustificare la compensazione delle spese, fosse una motivazione “apparente”, in ragione del fatto che la stessa sarebbe inidonea a consentire l’individuazione delle questioni la cui complessità giustificherebbe l’esercizio del potere di compensare. Viene precisato, inoltre, che la “complessità” e la “pluralità” delle questioni trattate non costituirebbero ragioni “gravi” ed “eccezionali”, ai sensi del disposto del citato art. 15, ma tutt’al più dei parametri da tenere in considerazione al momento della liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa.

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