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Pillola n. 15 del 20 febbraio 2020

Secondo la norma di comportamento AIDC febbraio 2020 n. 208 il contribuente, dopo aver aderito alla procedura di voluntary disclosure, ha diritto al rimborso dell'euroritenuta subita (all’art. 11 della direttiva 2003/48/Ce); in base ai principi generali dell’ordinamento tributario, tale diritto non può essere precluso, in considerazione del fatto che un eventuale diniego causerebbe la doppia imposizione sul medesimo reddito. La tesi secondo la quale il rimborso sarebbe precluso in quanto la voluntary disclosure verrebbe ad essere ricondotta ad un accertamento con adesione risulta infondata. Si ritiene che la voluntary disclosure sia nei fatti assimilabile ad un ravvedimento spontaneo piuttosto che ad un accertamento con adesione, tale procedura infatti accoglieva la volontà del contribuente di versare tardivamente le imposte dovute sui redditi esteri. L’Agenzia delle Entrate è tenuta quindi a corrispondere il rimborso dell’euroritenuta al contribuente che, al termine della procedura e nel rispetto dei termini di legge, ne abbia chiesto il rimborso.

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