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Pillola n. 14 del febbraio 2020

L’Ade ha finalmente pubblicato la Circolare n. 1/E del 12.2.2020 con cui ha reso i primi chiarimenti relativamente alla nuova disciplina in materia di ritenute negli appalti introdotta dall’art. 4 del decreto fiscale 2020 mediante l’inserimento dell’art. 17-bis, d.lgs. n. 241/1997. In particolare, tra i tanti, ha fornito delucidazioni su uno degli aspetti della disciplina che destavano problemi interpretativi - soprattutto per quei contratti di affidamento del compimento di servizi dove l’utilizzo della manodopera è esclusivo o quasi - ossia il concetto di “prevalente utilizzo di manodopera”. Sul punto l’Ade ha chiarito che al fine di determinare la prevalenza occorrerà fare riferimento al seguente rapporto ove il numeratore è la retribuzione lorda riferita ai soli percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato (manuale e intellettuale) e il denominatore è il prezzo complessivo dell’opera (o dell’opera e del servizio nel caso di contratti misti). La prevalenza si intenderà superata quando tale rapporto risulterà superiore al 50%. A tali fini, rientrano nel concetto di manodopera anche i lavoratori formalmente inquadrati come autonomi ma che nei fatti prestano attività di lavoro dipendente presso il committente.

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