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Pillola n. 9 del gennaio 2020

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 1904 depositata il 28 gennaio 2020 - di cui qui si allega la massima - ha il merito di tracciare i confini della “terra di mezzo” in cui deve essere confinata la responsabilità dell’amministratore che sia rintracciato quale esclusivo beneficiario delle violazioni contestate alla società. La recentissima pronuncia, da un lato, precisa che l’art. 7 del d.l. 269/2003 – che impone in capo alla sola persona giuridica il gravame delle sanzioni amministrative – non può trovare applicazione proprio in quei casi in cui l’amministratore sia l’esclusivo beneficiario delle violazioni contestate: stante l’artificiosa costituzione della società, l’amministratore è tenuto a rispondere di tali sanzioni in solido con la società gestita. Dall’altro, esclude che l’atto impositivo di possa essere emesso nei confronti dell’amministratore al fine dell’accertamento delle maggiori imposte, non potendosi – in tal caso – prescindere dalla responsabilità della persona giuridica.

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