Con la Risposta ad interpello n. 10 del 23.1.2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento tributario, ai fini IVA, di beni e servizi oggetto di welfare aziendale, alla luce della Direttiva UE 2016/1065 del Consiglio del 27.6.2016 (per brevità, anche, la “Direttiva Voucher”) e degli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater del d.P.R. n. 633/1972. Nell’ipotesi in cui il voucher welfare contenga l'obbligo di essere accettato come corrispettivo, totale o parziale, a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, a condizione che la cessione di beni e/o la prestazioni di servizi che incorporano non rientri tra le fattispecie espressamente escluse dalla Direttiva Voucher, allora in tal caso si applicheranno le regole generali IVA sui cd. “buoni corrispettivo” multiuso e monouso.