La Norma di comportamento n. 207, da ultimo emanata dalla Commissione norme di comportamento e di comune interpretazione in materia tributaria dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, consente alle società di capitali che redigono il bilancio in forma abbreviata, nonché alle micro-imprese, la facoltà di iscrivere i debiti al valore nominale, in deroga all’articolo 2426 del codice civile. In tali ipotesi, i cd. “costi di transazione”, sostenuti per ottenere i finanziamenti, sono riclassificati alla voce “C17) Interessi e altri oneri finanziari” e oggetto di un risconto attivo lungo la durata del prestito. Sul piano fiscale, a decorrere dall’esercizio successivo a quello chiuso al 31.12.2018, gli stessi costi non soggiacciono ai limiti di deducibilità, dettati dall’articolo 96 del TUIR, a fronte della loro indeducibilità ai fini IRAP.