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Pillola n. 4 del 18 gennaio 2020

Con la risposta all’Interpello n. 5 del 16 gennaio 2020, l’AdE ha fornito dei chiarimenti in materia di detrazione spettante agli acquirenti di unità immobiliari vendute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all’adozione di misure antisismiche previsto dal D.L. n. 63/2013 (c.d. Sisma Bonus). L'istante, società di revisione contabile interessata ad acquistare unità immobiliari aventi i requisiti prescritti dalla suindicata normativa, ha chiesto all'Agenzia se la possibilità di beneficiare di tale detrazione possa sorgere anche sugli eventuali acconti versati in osservanza a quanto prescritto dal preliminare di compravendita. L’Agenzia chiarisce che in virtù di quanto disposto dall’art. 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013, che richiede “l’alienazione dell’immobile” da parte dell’impresa costruttrice entro il termine di 18 mesi dalla conclusione dei lavori quale condizione necessaria per accedere l’agevolazione, è possibile usufruire della detrazione anche con riferimento agli importi versati in acconto, “a condizione, tuttavia, che il preliminare di vendita dell’immobile sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende usufruire della detrazione”.

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