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Pillola n. 3 del 16 gennaio 2020

Con l’ordinanza n. 474, depositata il 14 gennaio 2020, la Corte di Cassazione ritorna sul tema della validità dell’atto impositivo per ribadire che la decadenza dei termini per il potere accertativo non costituisce valida giustificazione all’emissione dell’accertamento in violazione al decorso del termine dei 60 gg stabilito dall’art. 12 c. 7 L. 212/2000. L’Agenzia adduceva il mancato assolvimento della c.d. “prova di resistenza” da parte del ricorrente. I giudici di legittimità chiariscono che il termine di garanzia previsto in occasione di accessi, ispezioni e verifiche presso la sede del contribuente trova applicazione generale, senza distinzione legata alla tipologia di tributo (armonizzato e non): pertanto, anche per i tributi armonizzati, il superamento della “prova di resistenza” (Cass. SS.UU. n. 28423-2015) sussiste solo se la normativa interna non prevede la nullità in conseguenza della violazione del termine.

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