Con Ordinanza n. 425, depositata in data 14.01.2020, la Suprema Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento in materia di atti impugnabili, ribadendo la necessità di una interpretazione estensiva delle disposizioni contenute nell’art. 19 del d.lgs La società ricorrente, a seguito della stipula di un contratto di locazione, formulava un'istanza di interpello disapplicativo ai sensi dell’art. 30, legge 23.12.1994, n. 724. Tale istanza veniva ritenuta inammissibile dall’Agenzia delle Entrate, di qui il ricorso avverso il provvedimento. La CTR Lombardia, riformando la sentenza della CTP, riteneva improcedibile il ricorso, non essendo l’interpello disapplicativo esplicitamente menzionato nel novero degli atti impugnabili dell'art.19. Con l’Ordinanza n. 425/2020 la Cassazione ha rilevato l’errore di interpretazione dell’art. 19 del d.lgs 546/1942, reputando illegittima una sua applicazione restrittiva. Pertanto, anche il provvedimento negativo su interpello disapplicativo può essere ricondotto in quegli atti dell’amministrazione finanziaria impugnabili anche se non espressamente tipizzati nella norma.