Con la risposta ad Interpello n. 4, l’Agenzia delle Entrate ribadisce un principio – per il vero già ricavabile per via normativa e giurisprudenziale – in materia di detrazione o rimborso dell’IVA sulle importazioni. Nel caso rappresentato, l’istante, società svizzera, svolgeva attività di vendita merce ad una società italiana avvalendosi di uno spedizioniere ai fini dello sdoganamento e dell'assolvimento dell'IVA all'atto dell'importazione (e non più di un rappresentante fiscale) e di un trasportatore per la consegna. Rifacendosi alla risoluzione ministeriale del 21 dicembre 1990, n. 431354 ed alla recente sentenza del 30.01.2019, n. 2570, l’Agenzia chiarisce che l'unico soggetto legittimato a recuperare l'IVA assolta al momento dell'importazione è il destinatario delle merci impiegate nell'esercizio della propria attività. Questo in ragione del fatto che “agli effetti IVA il debitore dell'imposta è l'acquirente italiano, da cui lo spedizioniere avrebbe dovuto recuperare l'IVA assolta in dogana, posto che la vendita ha luogo direttamente tra l'istante soggetto estero e la società italiana e non più per il tramite del rappresentante fiscale che, quale primo acquirente, correttamente assolveva l'IVA in dogana e ne chiedeva e otteneva il rimborso”.